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"ABBIAMO CONQUISTATO LA FIDUCIA DI GRANDI CLIENTI CON I VANTAGGI DELLA LEGALITA'"


TASSAZIONE

Nella Repubblica di San Marino gli aspetti fiscali sono regolamentati dalla legge 13/10/84 n. 91 e successive modifiche e integrazioni, 

che assoggetta la società a un’aliquota unica liberatoria del 17% legge_aliquota_17.pdf  sull’utile conseguito (in Italia la tassazione complessiva è dell’ordine del 50%). Inoltre, i dividendi distribuiti dalle società di capitali, non sono assoggettati ad alcuna ritenuta; non esiste perciò alcuna tassazione sulla distribuzione dei dividendi.


IMPOSTE INDIRETTE

Per quanto riguarda le imposte indirette, in sintesi si può dire che nella Repubblica di San Marino vige l’imposta monofase, corrispondente all’IVA italiana, regolamentata con legge 22/12/72 n. 40 e successive modifiche, con aliquote del 2% (4% in Italia), 6% (10% in Italia) e 17% (20% in Italia). I rapporti dell’interscambio di beni sono regolamentati in Italia dagli articoli 8, 9, 17 e 71 del d.p.r.  26/10/72 n. 633 e dal d.m. del 24/12/1993. In pratica, facendo transitare obbligatoriamente i prodotti a San Marino, si può acquistare e vendere in esenzione di IVA.


REGIME FISCALE

La Repubblica di San Marino non fa parte della cosiddetta Black List blacklist_agenzia_entrate.pdf  in vigore dal 19 febbraio 2002 (d.m. del 23/1/2002 pubblicato sulla GU del 4/2/2002 e successive integrazioni). 


IL SEGRETO BANCARIO A SAN MARINO RIMANE INTOCCABILE

A San Marino vige il segreto bancario e l ’esportazione di denaro dall’Italia a San Marino non costituisce reato valutario. Lo sancisce la convenzione di amicizia e di buon vicinato del 1939, la convenzione in materia di rapporti finanziari o valutari e l’atto aggiuntivo del 2/5/1991 che instaura un’unica area valutaria.

La Repubblica di San Marino dà attuazione a quanto previsto dall’articolo 1, comma secondo, dell’accordo sottoscritto il 7 dicembre 2004 con la Comunità Europea e ratificato dal Consiglio Grande e Generale il 22 marzo 2005.

San Marino mantiene il segreto bancario impegnandosi a introdurre nel proprio ordinamento misure equivalenti a quelle contenute nella direttiva 2003/48/c.e. del Consiglio Ecofin del 3 giugno 2003 riguardante i 27 paesi aderenti all’Unione Europea. Accordi analoghi sono stati sottoscritti dall’UE con Svizzera, Andorra, Lichtenstein e Principato di Monaco.

Come contropartita al segreto bancario, la direttiva ha introdotto un periodo transitorio durante il quale la Repubblica di San Marino si impegna a garantire un’imposizione minima effettiva del 15% dal 01.07.2005 al 01.07.2008, del 20% per i tre anni seguenti e del 35% per i successivi, al pari di Svizzera, Andorra, Lichtenstein, Principato di Monaco, Belgio, Lussemburgo e Austria.

La ritenuta è applicata dall’agente pagatore sammarinese (banca, finanziaria, ecc...) sugli interessi corrisposti alle persone fisiche residenti in un paese dell’Unione Europea. Dalla ritenuta vanno sottratte le aliquote applicate ai sensi delle leggi sammarinesi.


La società può offrire inoltre servizi personalizzati di:

  • Consulenza fiscale, in un paese a regime fiscale privilegiato.
  • Assunzione, in ogni settore, di mandati di rappresentanza, con o senza deposito.
  • Intermediazioni di beni e/o servizi in genere, in ogni settore.
  • Analisi dei costi per iniziative imprenditoriali e societarie in San Marino.
  • Assistenza e consulenza nella mediazione immobiliare.
  • Commercializzazione dei prodotti alimentari in genere e di drogheria non alimentari.
  • Deposito e servizi di logistica per conto terzi.
  • Svolgimento attività promozionale, pubblicitaria, e ricerche di mercato.
  • Assistenza e consulenza in genere per la gestione di esercizi commerciali.
  • Assistenza per acquisizione e/o costituzione società di capitali di diritto sammarinese.
  • Assistenza su cessioni e acquisizioni di aziende e/o rami d’azienda.
  • Progettazione e realizzazione di pacchetti formativi.

 

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